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AISPT
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STATUTO |
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DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA’
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Articolo 1 |
L’Associazione Italiana per la Sand Play
Therapy - A.I.S.P.T. -, espressione in Italia della “International
Society for Sand Play Therapy - Dora Kalff Founder”, è un’Associazione
senza scopi di lucro, regolata secondo le norme del Codice Civile. |
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Articolo 2 |
L’ A.I.S.P.T. ha sede in Milano.
Il domicilio degli Associati è quello che
risulta all’atto delle rispettive ammissioni, salvo apposita
comunicazione scritta inoltrata dall’interessato.
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Articolo 3 |
Finalità dell’A.I.S.P.T., nello spirito e
negli intendimenti della “International Society for Sand Play Therapy -
Dora Kalff Founder”, è di continuare e di sviluppare a livello nazionale
la “Sand Play Therapy”, prendendo a fondamento il lavoro di Dora Kalff
come espressione e sviluppo della psicologia analitica di Carl Gustav
Jung.
La sezione italiana si propone di:
a) fornire un terreno di incontro per uno
scambio di conoscenze e di esperienze sulla terapia della sabbia in
Italia, sviluppando parimenti contatti, confronti ed informazioni a
livello internazionale;
b) stabilire e attuare programmi di
formazione specifica nella terapia della sabbia;
c) promuovere la ricerca sulla terapia
della sabbia e le sue connessioni con altri campi della psicologia, del
pensiero e dell’esperienza umana come la filosofia, le arti, le scienze
e la religione;
d) mantenersi aperta alla cooperazione
con persone che dedicano la propria vita e la propria opera al processo
di individuazione come descritto da Carl Gustav Jung.
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PATRIMONIO - ENTRATE
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Articolo 4 |
Il patrimonio dell’Associazione è
costituito:
-
da ogni bene mobile o immobile in
ogni tempo destinato al patrimonio;
-
dagli eventuali avanzi di bilancio
accantonati a fondo riserva;
-
da sovvenzioni o contributi che essa
può ottenere da liberalità tra vivi o mortis causa che potrà essere
autorizzata a ricevere ai sensi di legge;
-
da redditi e capitali, mobiliari ed
immobiliari, dal fondo patrimoniale.
Le entrate dell’Associazione sono
costituite:
-
dalle quote sociali annuali e dagli
eventuali contributi di ammissione, nonché dalle eventuali quote di
iscrizione;
-
da proventi derivanti da iniziative e
manifestazioni promozionali;
-
da ogni altra entrata
dell’Associazione.
L’Associazione può procedere all’acquisto
di beni patrimoniali, può svolgere anche attività a rilevanza economica,
con esclusione, comunque, di ogni scopo di lucro, purché in esecuzione
di delibere del Consiglio Direttivo e con valenza strumentale rispetto
al perseguimento delle finalità sociali.
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ASSOCIATI
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Articolo 5 |
I membri dell’A.I.S.P.T. sono ordinari,
candidati e onorari:
Ordinari - Sono membri ordinari
coloro che dopo aver completato il training previsto dal regolamento
nella sezione nazionale, inoltrino domanda di iscrizione all’A.I.S.P.T.
- Sarà cura dell’A.I.S.P.T. presentare i nuovi membri al Board della
“International Society for Sand Play Therapy - Dora Kalff Founder-”.
Possono essere ammessi come membri
ordinari coloro che, membri della “International Society for Sand Play
Therapy - Dora Kalff Founder”, abbiano completato il training in sezioni
nazionali di altri Paesi. L’ammissione avviene con provvedimento
dell’Assemblea, su proposta del Consiglio, dopo la verifica dei
requisiti richiesti dall’A.I.S.P.T. e un colloquio con tre membri
ordinari.
Candidati - Sono membri candidati
coloro che, avendo superata la fase propedeutica, vengono accettati
secondo le modalità del regolamento di training.
Onorari - I membri onorari sono
persone che, attraverso la ricerca individuale, il lavoro scientifico o
l’attività terapeutica, abbiano mostrato una sintonia con le finalità
dell’A.I.S.P.T. - La loro ammissione è decisa con il voto favorevole dei
due terzi degli Associati. |
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Articolo 6 |
Sono Sostenitori:
- coloro che, non associati, ma
condividendo le finalità dell’Associazione, accettati dal Consiglio, si
iscrivono con contestuale eventuale versamento di un contributo di
ammissione.
Essi godono del diritto di essere
informati, possono partecipare a specifiche attività ed offrire
contributi all’A.I.S.P.T., non possono presenziare alle Assemblee, se
non espressamente invitati. |
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RECESSO E DECADENZA
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Articolo 7 |
Recesso volontario:
Ogni associato e sostenitore avrà il
diritto di recedere dall’Associazione con preavviso scritto di almeno
tre mesi prima della scadenza dell’esercizio sociale, ma non avrà alcun
diritto sul fondo comune e sui beni, mobili ed immobili,
dell’Associazione.
Decadenza:
E’ pronunciata oltre che per violazione
del presente Statuto anche per comportamenti, comunque, contrari allo
spirito dell’Associazione; viene deliberata dal Consiglio Direttivo e
deve essere ratificata dall’Assemblea con la maggioranza di due terzi
degli Associati. |
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ORGANI
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Articolo 8 |
Sono organi dell’Associazione:
-
l’Assemblea;
-
il Consiglio Direttivo;
-
il Presidente;
-
il Comitato di Formazione;
-
il Revisore dei Conti;
-
il Collegio dei Probiviri.
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L’ASSEMBLEA
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Articolo 9 |
L’Assemblea generale è costituita dagli
Associati ordinari in regola con il pagamento delle quote associative.
Si tiene almeno due volte all’anno e
delibera sulle seguenti materie:
-
l’elezione del Presidente;
-
L’elezione di cinque membri del
Comitato Direttivo
-
L’elezione di cinque membri del
Comitato di Formazione
-
Il programma pure annuale,
concernente le attività dell’Associazione;
-
L’approvazione del bilancio
consuntivo;
-
La determinazione delle quote
annuali, della eventuale quota di iscrizione e degli eventuali
contributi nei confronti dei sostenitori;
-
L’ammissione degli Associati;
-
La ratifica delle delibere relative
alla decadenza dell’Associato;
-
L’approvazione di eventuali
regolamenti interni;
-
Le modifiche statutarie;
-
Lo scioglimento e messa in
liquidazione dell’Associazione.
L’Assemblea si riunisce su convocazione
scritta, con raccomandata o fax, diretta a ciascun Associato, inviata
almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente
l’ordine del giorno.
L’Assemblea può essere convocata su
domanda sottoscritta da almeno un terzo degli Associati a norma dell’art.20
Codice Civile o quando ne sia fatta richiesta da un quinto dei
componeneti del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea può essere convocata anche
fuori dalla sede dell’Associazione, purché in Italia.
Hanno diritto di intervenire
all’Assemblea tutti gli Associati ordinari in regola con il pagamento
della quota annuale per l’anno in corso.
Gli Associati possono farsi rappresentare
da altri Associati, anche se membri del Consiglio, fatta eccezione per
le deliberazioni concernenti l’approvazione dei bilanci e la
responsabilità dei Consiglieri relativamente alle quali la
rappresentanza può essere conferita solo ad un altro Associato non
membro del Consiglio Direttivo.
Ogni Associato ha diritto ad un voto e
non può rappresentare più di un Associato.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente
del Consiglio Direttivo; in mancanza l’Assemblea nomina il proprio
Presidente.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un
Segretario, anche non socio e, qualora lo reputi necessario, due
scrutatori.
Spetta al Presidente dell’Assemblea
constatare il diritto di intervento alla medesima.
Delle riunioni di Assemblea si redige
processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed
eventualmente dagli scrutatori.
L’Assemblea delibera in prima ed in
seconda convocazione con le maggioranze previste dall’art. 21 del Codice
Civile, ferma sia in prima che in seconda convocazione la maggioranza
dei due terzi degli Associati per le delibere relative all’ammissione e
all’esclusione degli Associati, nonché in materia di modifiche
statutarie.
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NORME COMUNI AGLI ORGANI SOCIALI
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Articolo 10 |
Tutti gli organi sociali sono eletti per
un biennio, possono essere rieletti e possono essere sostituiti per
cooptazione, i componenti cooptati vengono a scadere insieme ai restanti
componenti dell’organo sociale.
Il Presidente può essere rieletto, ma
soltanto per due mandati consecutivi.
L’attività svolta dalle persone facenti
parte degli organi associativi è destinata agli scopi associativi e ne
costitusce un dovere: essa è pertanto gratuita, salvo eventuale rimborso
spese, e fermo quanto infra previsto per i membri del Collegio dei
Probiviri.
Tutti i membri degli organi sociali
possono essere revocati, sospesi, in qualsiasi momento, dal Collegio dei
Probiviri, qualora il loro comportamento, anche al di fuori
dell’Associazione, non sia in sintonia con lo spirito associativo. |
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CONSIGLIO DIRETTIVO
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Articolo 11 |
Il Consiglio Direttivo è composto da
cinque membri ed è presieduto dal Presidente.
Il Consiglio è organo esecutivo
dell’Assemblea a ad esso è devoluta ogni competenza che non spetti in
via specifica ad altri organi. In particolare delibera nelle seguenti
materie:
-
fissare gli indirizzi generali dell’A.I.S.P.T.;
-
l’ammissione degli Associati;
-
la determinazione degi eventuali
contributi dei “Sostenitori”;
-
la stipulazione di convenzioni e
contratti;
-
la gestione dei fondi di
amministrazione;
-
i rapporti con gli altri organismi o
Enti;
-
ogni altro atto di ordinaria e
straordinaria amministrazione necessario ed opportuno per il
migliore conseguimento degli scopi dell’Associazione.
Il Consiglio elegge nel suo interno il o
i Vice-Presidenti, il Segretario, ed eventuali delegati a specifiche
attività; può delegare in tutto od in parte le proprie funzioni a
Consiglieri che assumono, perciò, la corrispondente funzione di
Consiglieri Delegati.
Il Consiglio può inoltre conferire,
nell’ambito dei propri poteri, procure speciali per determinati atti o
categorie di atti a persone pure esterne al Consiglio ed alla
Associazione.
Esso si riunisce almeno due volte
all’anno e tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga necessario e/o
che ne sia fatta richiesta da tre dei suoi membri, su convocazione
scritta con raccomandata, fax o telegramma, inviata dal Presidente o, in
sua vece, dal Vice-Presidente, almeno sette giorni prima di quello
fissato per l’adunanza.
Per la validità delle deliberazioni
occorre il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente;
in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di quest’ultimo, dal
Consigliere più anziano in età tra i Consiglieri presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà
redatto, su apposito libro, relativo verbale, che verrà sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario, pure esterno, nominato in sede di riunione
del Consiglio.
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IL PRESIDENTE
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Articolo 12 |
Il presidente del Consiglio Direttivo è
il Presidente dell’Associazione. Al medesimo spetta la legale
rappresentanza dell’Ente nei confronti di terzi ed in giudizio. In
assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal
Vice-Presidente, nell’ipotesi di co-Vice-Presidenti, dal più anziano di
età.
Al riguardo la presenza del
Vice-Presidente giustifica ad ogni effetto l’assenza o l’impedimento del
Presidente. |
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COMITATO ESECUTIVO
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Articolo 13 |
Il Comitato Esecutivo è composto dal
Presidente della Associazione e da tre membri eletti dal Consiglio
Direttivo, all’interno del medesimo.
Al medesimo compete la gestione ordinaria
dell’Associazione, finalizzata all’attuazione degli indirizzi generali
dell’A.I.S.P.T. individuati dal Consiglio.
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COMITATO DI FORMAZIONE
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Articolo 14
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Il Comitato di Formazione è composto da
cinque membri, eletti dall’Assemblea tra i membri didatti,all’interno
del medesimo viene eletto il Segretario
Esso è onerato del programma di
formazione dell’A.I.S.P.T.
La carica è compatibile con le funzioni
esercitate, quale membro del Comitato Esecutivo e del Consiglio
Direttivo. |
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IL REVISORE DEI CONTI
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Articolo 15 |
La gestione dell’Associazione è
controllata dal Revisore dei Conti, eletto dall’Assemblea, anche tra non
Associati.
Il Revisore dovrà accertare la regolare
tenuta della contabilità sociale, accertare la consistenza di cassa,
l’esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale, redigere una
relazione al rendiconto annuale, nonché procedere in qualsiasi momento,
anche individualmente, ad ispezioni e controlli. |
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COLLEGIO DEI PROBIVIRI
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Articolo 16 |
Il collegio dei Probiviri è nominato da
Assemblea appositamente convocata, qualora sorgano contestazioni
all’interno della vita associativa, o, in materia di decadenza, venga
proposto appello dall’associato contro il quale sia stata pronunciata.
Tale Assemblea deve essere convocata entro e non oltre venti giorni dal
ricevimento da parte dell’Organo Amministrativo della relativa istanza
formulata dal richiedente, il quale, se soccombente in giudizio,
sosterrà ogni spesa ed onere relativo al procedimento ed agli eventuali
rimborsi spese e/o compensi, pure professionali , dei membri del
Collegio.
Esso si compone di tre membri, di cui due
eletti tra i membri ordinari dell’A.I.S.P.T. ed uno, pure estraneo
all’Associazione, esperto in materie giuridiche. |
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DURATA DELL’ASSOCIAZIONE
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Articolo 17 |
L’Associazione avrà durata illimitata e
potrà essere sciolta su decisione dell’Assemblea convocata in sede
straordinaria. In tal caso, tutti gli eventuali beni saranno devoluti a
finalità di utilità generale, ivi compresa la devoluzione ad Enti aventi
le medesime finalità, su espressa delibera dell’Assemblea e su proposta
formulata dal Consiglio.
La delibera che provvede allo
scioglimento deve essere portata a conoscenza di tutti gli Associati e
Sostenitori. |
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ESERCIZIO SOCIALE
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Articolo 18 |
L’esercizio sociale si chiude al 31
(trentuno) dicembre di ogni anno; il Consiglio Direttivo predispone il
bilancio consuntivo entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno da
proporre all’Assemblea per l’approvazione entro il mese successivo.
Il progetto di bilancio consuntivo deve
essere esaminato dal Revisore dei Conti, il quale deve riferire
all’Assemblea. |
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NORME FINALI
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Articolo 19 |
Per quanto non espressamente previsto
dalle norme del presente Statuto, si applicano le norme di Legge in
materia di “Associazioni non riconosciute”. |
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